
È obbligo per le imprese assicurarsi
Diventa operativo obbligo di assicurazione dalle catastrofi naturali per le imprese italiane. È infatti del 30 gennaio il Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024).
Le imprese produttive, ovvero aziende manifatturiere, commerciali, industriali, di servizi e simili, sono obbligati alla copertura di alcuni rischi catastrofali.
Già la legge 213 del 2023 all’articolo 1 comma 101 aveva introdotto questo obbligo assicurativo. In esso si legge che “sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.”
Ma le imprese agricole ex art. 2135 c.c. imprese agricole ex art. 2135 c.c sono escluse dall’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali.
Mentre per il resto del mondo produttivo l’obbligo assicurativo resta entro il 31 marzo 2025.
Nel Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 non sono previste vere e proprie sanzioni per le imprese tenute ad assicurarsi: potranno perdere il diritto a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di finanziarie pubbliche, concessi non solo in occasione di eventi catastrofali (legge 213/2023, articolo 1, comma 102).
Inoltre, nelle imprese più strutturate, potrebbero scattare le responsabilità delle cariche apicali nei confronti dei soci (come può essere nel caso dell’articolo 2392 del Codice civile per le società di capitali).
L’esclusione delle imprese agricole ex art. 2135 c.c. deriva dalla normativa speciale del settore agricolo, che già prevede fondi mutualistici per calamità (L. 234/2021). Tuttavia, l’obbligo potrebbe applicarsi a pesca e acquacoltura, non espressamente esonerate. Particolare attenzione va posta sulle attività connesse, dove il confine tra agricolo e commerciale è sottile e va valutato secondo criteri civilistici.
Fonte: studiogjuri